REGOLAMENTO
INTERNAZIONALE
PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE - 1972
EMENDATO DALL'I.M.O. CON RISOLUZIONE
A. 464 (XII)
ADOTTATA IL 19 NOVEMBRE 1981
(Gli emendamenti sono
riportati in neretto)
Le Parti alla presente Convenzione,
Desiderando
mantenere un alto livello di sicurezza in mare,
Coscienti della necessita di
rivedere ed emendare il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in
mare allegato all'Atto finale della Conferenza internazionale sulla sicurezza
della vita in mare, 1960,
Avendo considerato quel Regolamento alla luce degli
sviluppi che si sono avuti dalla data della sua approvazione,
Hanno
convenuto quanto segue:
Art. 1.
(Obblighi generali).
-
Le Parti alla presente Convenzione si impegnano a dare effetto alle Regole ed
agli altri Allegati che costituiscono il Regolamento internazionale per la
prevenzione degli abbordi in mare, 1972 (da qui in poi indicato come "Il
Regolamento"), qui allegato.
Art. 2.
(Firma, ratifica,
accettazione, approvazione e adesione).
1 -La presente Convenzione resterà
aperta alla firma fino al 1° giugno 1973 e successivamente aperta
all'adesione.
2 -Gli Stati membri delle Nazioni Unite, o di una delle Agenzie
specializzate, o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o le Parti
allo Statuto della Corte internazionale di giustizia possono diventare Parti di
questa Convenzione mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, accettazione
o approvazione;
b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione
seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
c) adesione.
3.
-Ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere effettuate
depositando un documento presso l'Organizzazione consultiva marittima
intergovernativa (da qui in poi indicata come "l'Organizzazione") che deve
informare i governi degli Stati, che hanno firmato o hanno aderito alla presente
Convenzione, del deposito di tale documento e della data del suo
deposito.
Art. 3.
(Applicazione territoriale).
1 -Le
Nazioni Unite nei casi in cui esse sono responsabili dell'amministrazione di un
territorio o una qualsiasi Parte contraente responsabile per le relazioni
internazionali di un territorio possono in qualsiasi momento, mediante una
notificazione per iscritto alla Segreteria generale dell'Organizzazione (da qui
in poi indicata come "La Segreteria generale") estendere l'applicazione di
questa Convenzione a tale territorio.
2 -L'applicazione della presente
Convenzione è estesa al territorio menzionato nella notifica dalla data di
ricezione di questa o di quella altra data che vi fosse indicata.
3
-Qualsiasi notificazione fatta ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo può
essere ritirata per quanto riguarda il territorio menzionato nella notificazione
stessa e l'estensione di questa Convenzione a quel territorio cesserà di essere
in vigore dopo un anno o un eventuale periodo superiore specificato al momento
del ritiro della notificazione.
4 -La Segreteria generale informerà tutte le
Parti contraenti della notificazione di una estensione o del ritiro di una
estensione comunicata ai sensi di questo articolo.
Art.
4.
(Entrata in vigore).
1 -a) La presente Convenzione entrerà in
vigore dodici mesi dopo la data in cui siano divenuti Parti di essa almeno 15
Stati, l'insieme delle cui flotte mercantili costituisca non meno del 65 per
cento per numero o tonnellaggio (qualunque delle due condizioni sia raggiunta
prima) della flotta mondiale di navi di 100 e più tonnellate di stazza;
b)
Nonostante le disposizioni della lettera a) di questo paragrafo, la presente
Convenzione non entrerà in vigore prima del 1° gennaio 1976.
2 -L'entrata in
vigore per gli Stati che ratificano, accettano, approvano o aderiscono a questa
Convenzione ai sensi dell'art. 2 dopo aver rispettato le condizioni prescritte
nella lettera a) del paragrafo 1 e prima dell'entrata in vigore della
Convenzione, avverrà alla data di entrata in vigore della Convenzione
stessa.
3 -L'entrata in vigore per gli Stati che ratificano, accettano,
approvano o aderiscono dopo la data in cui questa Convenzione entra in vigore,
avversa alla data del deposito di un documento ai sensi dell'art. II.
4 -Dopo
la data di entrata in vigore di un emendamento a questa Convenzione ai sensi del
paragrafo 4 dell'art. VI, ogni ratifica, accettazione, approvazione o adesione
dovrà riferirsi alla Convenzione così come risulta emendata.
5 -Alla data di
entrata in vigore di questa Convenzione il Regolamento sostituisce ed abroga le
Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare, 1960.
6 -La
Segreteria generale informerà i governi degli Stati che hanno firmato o hanno
aderito a questa Convenzione. sulla data di entrata in vigore.
Art.
5.
(Conferenza di revisione).
1 -Una conferenza al fine di
revisionare questa Convenzione o il Regolamento o entrambi può essere convocata
dall'Organizzazione.
2 -L'Organizzazione convocherà una conferenza delle
Parti contraenti al fine di revisionare questa Convenzione o il Regolamento o
entrambi su richiesta di non meno di un terzo delle Parti
contraenti.
Art. 6.
( Emendamenti al Regolamento) .
1
-Qualsiasi emendamento al Regolamento proposto da una delle Parti contraenti
sarà preso in considerazione nell'Organizzazione su richiesta di quella
Parte.
2 -Se adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti
nel Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione, un emendamento sarà
comunicato a tutte le Parti contraenti e ai membri dell'Organizzazione almeno
sei mesi prima che esso sia preso in considerazione dall'Assemblea
dell'Organizzazione. Tutte le Parti contraenti che non sono membri della
Organizzazione avranno diritto di partecipare all'esame dell'emendamento da
parte dell'Assemblea.
3 -Se adottato da una maggioranza dei due terzi dei
Membri presenti e votanti nell'Assemblea, l'emendamento sarà comunicato dalla
Segreteria generale a tutte le Parti contraenti per la loro accettazione.
4
-Tale emendamento entrerà in vigore ad una data che deve essere stabilita
dall'Assemblea al momento della sua adozione, a meno che, ad una data precedente
stabilita dall'Assemblea sempre in quel momento, più di un terzo delle Parti
contraenti non notifichino all'Organizzazione le loro obiezioni all'emendamento.
La determinazione da parte dell'Assemblea delle date di cui in questo paragrafo
deve avvenire con una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e
votanti.
5 -Alla sua entrata in vigore un emendamento sostituirà e annullerà,
per tutte le Parti contraenti che non hanno fatto obiezione all'emendamento,
ogni precedente disposizione a cui l'emendamento si riferisce.
6 -Il
Segretario generale informerà tutte le Parti contraenti e i membri
dell'Organizzazione di ogni richiesta e comunicazione ricevuta in applicazione
di questo articolo e della data in cui un emendamento entra in
vigore.
Art. 7.
(Denuncia).
1 -Una Parte contraente può
denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la scadenza del
quinto anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di
quella Parte.
2 -La denuncia si dovrà effettuare mediante il deposito di un
documento presso l'Organizzazione. Il Segretario generale informerà tutte le
altre Parti contraenti della ricevuta del documento di denuncia e della data del
suo deposito.
3 -Una denuncia avrà effetto dopo un anno, o dopo un eventuale
periodo più lungo specificato nel documento, dal momento del suo
deposito.
Art. 8.
(Deposito e registrazione).
1 -La
presente Convenzione e il Regolamento devono essere depositati presso
l'Organizzazione e il Segretario generale trasmetterà copie autenticate a tutti
i governi degli Stati che hanno firmato questa Convenzione o hanno aderito ad
essa.
2 -Quando la presente Convenzione entrerà in vigore il testo sarà
trasmesso dalla Segreteria generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la
registrazione e pubblicazione in accordo all'art. 102 della Carta delle Nazioni
Unite.
Art. 9.
(Lingue).
1 -La presente Convenzione,
insieme con il Regolamento, è stabilita in un solo esemplare in lingua inglese e
francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali in
lingua russa e spagnola saranno preparate e depositate con l'originale
firmato.
In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a
tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Londra, il 20 ottobre 1972
(Seguono le
firme)
PARTE A
GENERALITÀ'
Regola 1.
(Applicazione).
a) Le presenti Regole si applicano a tutte le navi in
alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione
marittima.
b) Nessuna delle presenti Regole deve ostacolare l'applicazione di
speciali disposizioni emanate dalle autorità competenti relativamente alla
navigazione nelle rade, nei porti, nei fiumi, nei laghi o nelle vie d'acqua
interne comunicanti con l'alto mare e accessibili alla navigazione marittima.
Tuttavia queste disposizioni speciali devono essere conformi il più possibile
alle presenti Regole.
c) Nessuna delle presenti regole deve ostacolare
l'applicazione di disposizioni speciali emanate dal Governo di uno Stato allo
scopo di aumentare il numero dei fanali di posizione, segnali luminosi, o
segnali a fischio da utilizzare per le navi da guerra e le navi in convoglio, o
allo scopo di aumentare il numero dei fanali di posizione, o segnali luminosi da
usarsi a bordo di navi da pesca intente a pescare in flottiglie. Tali fanali di
posizione, segnali luminosi, o segnali a fischio, supplementari, devono, per
quanto possibile essere tali da non poter essere confusi con nessun altro
fanale, o segnale, autorizzati d'altronde nelle presenti regole.
d)
Schemi di separazione del traffico possono essere adottati dall'Organizzazione a
fini delle presenti Regole.
e) Qualora un Governo interessato ritenga che una
nave di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non possa attenersi
completamente a quanto disposto dalle presenti regole circa il numero, la
posizione, la portata o i settori di visibilità dei fanali o segnali, oppure
circa la disposizione e le caratteristiche degli strumenti di segnalazione
sonora, tale nave deve attenersi a quelle altre disposizioni relative al numero,
alla posizione, alla portata o ai settori di visibilità dei fanali o segnali,
oppure relative alla disposizione e alle caratteristiche degli strumenti di
segnalazione sonora, che il Governo stesso ritenga per detta nave il meno
possibile in contrasto con le presenti regole (1).
Regola 2.
(Responsabilità).
a) Nessuna delle presenti Regole può esonerare una
nave, il proprietario, il comandante o l'equipaggio stesso, dalle conseguenze di
qualsiasi negligenza nell'applicazione delle Regole stesse ovvero nell'attenersi
a tutte le precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza dei naviganti o dalle
speciali circostanze del caso.
b) Nell'interpretazione e nell'applicazione
delle presenti Regole si debbono tenere nel debito conto tutti i pericoli della
navigazione e i rischi di abbordaggio, incluse le difficoltà in cui una nave può
trovarsi, per le quali è necessario discostarsi dalle Regole stesse allo scopo
di evitare un immediato pericolo.
Regola 3. (Definizioni
generali).
- Ai fini delle presenti Regole, salvo disposizioni contrarie
risultanti dal contesto:
a) La parola "nave" designa qualsiasi tipo di
natante, compresi quelli non dislocanti e gli idrovolanti, usati o in grado di
essere usati come mezzo di trasporto sull'acqua.
b) L'espressione "nave a
propulsione meccanica" designa qualsiasi nave mossa da macchine. c)
L'espressione "nave a vela" designa qualsiasi nave che navighi a vela, anche se
dotata di propulsione meccanica purché questa non sia usata in quel
momento.
d) L'espressione "nave intenta alla pesca" designa qualsiasi nave
che pesca con reti, lenze, sciabiche od altri sistemi di pesca che ne
diminuiscano la manovrabilità, ma non include le navi intente a pescare con
lenze trainate od altri sistemi di pesca che non ne riducono la
manovrabilità.
e) La parola "idrovolante" designa qualsiasi aereo destinato a
manovrare sull'acqua.
f) L'espressione "nave che non può governare" designa
una nave che per circostanze eccezionali è impossibilitata a manovrare come
richiesto dalle presenti Regole e non è perciò in grado di lasciar libera la
rotta ad un'altra nave.
g) L'espressione "nave con manovrabilità limitata"
designa qualsiasi nave che per la natura delle operazioni che sta svolgendo in
quel momento ha una minor possibilità di manovra di quella richiesta da queste
Regole e non è perciò in grado di lasciar libera la rotta ad altra
nave.
Le navi con manovrabilità limitata comprendono, senza che questa
lista sia limitativa:
i)una nave intenta a stendere, riparare o
ricuperare un segnale di navigazione, un cavo sottomarino od un
oleodotto;
ii) una nave intenta a dragare, eseguire rilievi od operazioni
subacquee;
iii) una nave impegnata in operazioni di rifornimento o di
trasferimento di persone, di provviste o di carico durante la
navigazione;
iv) una nave impegnata in operazioni di decollo od appontaggio
di aerei;
v) una nave impegnata in operazioni di sminamento;
vi) una nave
impegnata in operazione di rimorchio, tale che la possibilità di manovra sia
notevolmente diminuita sia per la nave stessa che per il suo rimorchio.
h)
L'espressione "nave condizionata dalla sua immersione" designa una nave a
propulsione meccanica che, a causa della sua immersione in relazione alla
profondità e larghezza disponibili della via d'acqua navigabile, è fortemente
limitata nella possibilità di deviare dalla sua rotta (2).
i) Una nave si dice "in
navigazione" quando non è all'ancora, non è ormeggiata alla riva e non è
incagliata.
j) Le parole "lunghezza" e "larghezza" della nave designano la
sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima.
k) Due navi si devono
intendere in vista l'una dell'altra soltanto quando l'una può essere osservata
visualmente dall'altra.
I) L'espressione "visibilità ridotta" designa ogni
condizione in cui la visibilità è ridotta da nebbia, bruma, caduta di neve,
violenti acquazzoni, tempeste di sabbia o qualsiasi altra causa
simile.
PARTE B
REGOLE Dl GOVERNO E MANOVRA
SEZIONE
I
CONDOTTA DELLE NAVI IN QUALSIASI CONDIZIONE Dl
VISIBILITÀ'
Regola 4. (Applicazione)
. - Le Regole
riportate in questa sezione si applicano in qualsiasi condizione di
visibilità.
Regola 5. (Servizio di vedetta).
- Ogni nave deve
mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo,
utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle
condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione della
situazione e del rischio di abbordaggio.
Regola 6. ( Velocità di
sicurezza).
- Ogni nave deve sempre procedere a velocità di sicurezza in modo
da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abbordaggi e
poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle
condizioni del momento.
Nel determinare la velocità di sicurezza i seguenti
fattori dovranno essere tra quelli tenuti in considerazione:
a) Per tutte le
navi:
i) la visibilità;
ii) la densità del traffico, inclusa la
concentrazione di navi da pesca di altri tipi di navi;
iii) la manovrabilità
della nave con speciale riferimento alla distanza di arresto ed alle sue qualità
evolutive nelle condizioni del momento;
iv) di notte la presenza di luci di
sfondo come quelle dovute a luci costiere ed al bagliore delle proprie
luci;
v) lo stato del vento, del mare e della corrente e la vicinanza di
pericoli per la navigazione;
vi) il pescaggio in relazione ai fondali
esistenti nella zona.
b) Inoltre, per le navi dotate di radar:
i) le
caratteristiche, l'efficienza ed i limiti dell'apparato radar;
ii) le
limitazioni imposte dalla scala del radar in uso;
iii) l'effetto sulla
rilevazione radar delle condizioni meteorologiche e di altre sorgenti
d'interferenza; iv) il fatto che piccole unità, icebergs di limitate dimensioni
ed altri oggetti galleggianti possono non essere rivelati dal radar;
v) il
numero, la posizione e il movimento delle navi rivelate dal radar;
vi) la
maggiore probabilità di avvistamento che si ottiene quando il radar è usato per
determinare la distanza di navi o altri oggetti vicini.
Regola 7.
(Rischio di abbordaggio).
a) Ogni nave deve usare tutti i mezzi a
disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento per
stabilire se esiste il rischio di abbordaggio. In caso di dubbio il rischio deve
ritenersi esistente.
b) Se esiste a bordo un apparato radar in funzione esso
deve essere usato in modo appropriato ricorrendo all'esplorazione a lunga
portata al fine di ottenere quanto prima indicazioni sul rischio di abbordaggio,
per eseguire il tracciamento delle rotte (plotting) o equivalenti osservazioni
sistematiche degli oggetti rilevati.
c) Si deve evitare di trarre conclusioni
da insufficienti informazioni, specialmente da insufficienti informazioni
radar.
d) Nel valutare l'esistenza del rischio di abbordaggio dovranno essere
tenute in debito conto le seguenti considerazioni:
i) tale rischio deve
essere giudicato esistente se il rilevamento bussola di una nave che si avvicina
non cambia in maniera apprezzabile;
ii) tale rischio può, talvolta, esistere
anche quando si osserva un'apprezzabile variazione di rilevamento,
particolarmente se si avvicina una grande nave od un rimorchio, oppure quando la
nave che si avvicina e a distanza molto breve.
Regola 8. (Manovra
per evitare l'abbordaggio).
a) Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare
un abbordaggio, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita
con decisione ed ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto delle buone
regole dell'arte marinara.
b) Ogni variazione di rotta o di velocità o di
entrambe per evitare l'abbordaggio deve, se le circostanze del caso lo
consentono, essere abbastanza ampia da risultare evidente all'altra nave che
osserva visualmente o con il radar; una successione di piccole variazioni di
rotta o di velocità o di entrambe dev'essere evitata.
c) Se lo specchio
d'acqua è sufficientemente ampio, la variazione di rotta da sola può essere la
manovra più efficace per evitare avvicinamenti pericolosi, purché sia fatta in
tempo utile, sia decisa e non causi altra situazione di eccessiva vicinanza con
altre navi.
d) La manovra intesa ad evitare l'abbordaggio con un'altra nave
deve essere tale da condurre a passare a distanza di sicurezza. L'efficacia
della manovra dev'essere attentamente controllata fino a che l'altra nave non
sia passata e disimpegnata.
e) Se necessario, per evitare un abbordaggio o
per guadagnare tempo e valutare meglio la situazione, una nave deve diminuire la
velocità, fermare od invertire la rotta.
f)
i) Una nave alla quale, in
forza di una qualsiasi delle presenti regole, venga richiesto di non impedire il
passaggio o il sicuro passaggio ad un'altra nave, deve, quando richiesto dalle
circostanze del caso, manovrare tempestivamente in modo da lasciare un
sufficiente specchio d'acqua per il sicuro passaggio dell'altra nave.
ii) Una
nave alla quale venga richiesto di non impedire il passaggio o il sicuro
passaggio ad un'altra nave non e dispensata da tale obbligo quando si avvicina
all'altra nave in modo tale da dar luogo a rischio di abbordaggio e deve, quando
esegue la manovra in tal senso, prestare piena attenzione alle manovre che
possano essere richieste dalle regole della presente parte.
iii) Una nave,
alla quale non debba essere impedito il passaggio, resta pienamente obbligata
all'osservanza delle regole della presente parte quando le due navi si stanno
avvicinando l'una all'altra in una maniera tale che vi sia rischio di
abbordaggio (3).
Regola 9.
(Canali stretti).
a) Una nave che naviga lungo un canale od un passo stretti,
deve, quando ciò è possibile e non comporta pericolo, mantenersi vicino al
limite di destra del canale o del passaggio, rispetto alla propria rotta.
b)
Una nave di lunghezza inferiore a m. 20 od una nave a vela non devono ostacolare
il passaggio di una nave che può navigare con sicurezza solo in tale canale o
Passo stretti.
c) Una nave intenta alla pesca non deve ostacolare il transito
di altre navi che navighino entro un canale o passo stretti.
d) Una nave non
deve attraversare un canale o passo stretti se tale attraversamento ostacola il
transito di una nave che può navigare con sicurezza solo in quel canale o passo.
Quest'ultima nave, nel dubbio sulle intenzioni della prima, può usare i segnali
sonori prescritti nella regola 34 d).
e)
i) In un canale o in un passo
stretti, quando il sorpasso può aver luogo solamente se la nave raggiunta esegue
una manovra intesa a permettere il passaggio dell'altra in sicurezza, la nave
che intende sorpassare deve manifestare le sue intenzioni emettendo
l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 c) i). La nave raggiunta se
d'accordo, deve emettere l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 c)
ii) e manovrare opportunamente per permettere il sorpasso in sicurezza. In caso
di dubbio pub emettere il segnale sonoro di cui alla Regola 34 d);
ii) questa
Regola non esime la nave che sorpassa dagli obblighi di cui all'art. 13.
Una
nave che si avvicina ad un gomito o ad una zona del canale o passo stretto dalla
quale non è possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve
navigare con particolare prudenza ed emettere l'appropriato segnale sonoro di
cui alla Regola 34 e).
g) Ogni nave deve, qualora le circostanze lo
permettono, evitare di ancorarsi in un canale stretto.
Regola 10.
(Schemi di separazione del traffico).
a) Questa Regola si applica agli schemi
di separazione del traffico adottati dall'organizzazione e non dispensa alcuna
nave dall'obbligo di osservanza di altre regole(4)
b) Una nave che usa lo
schema di separazione del traffico deve:
i) procedere nell'apposita corsia di
traffico nella direzione generale del flusso del traffico per quella
corsia;
ii) tenersi discosta, se possibile, dalla linea o dalla zona di
separazione del traffico;
iii) in linea generale inserirsi o lasciare una
corsia di traffico alle sue estremità, ma, se questo non è possibile, è
opportuno entrare od uscire seguendo una rotta che abbia un piccolo angolo
rispetto alla direzione generale del flusso del traffico.
c) Una nave deve
evitare, se possibile, di attraversare corsie di traffico, ma, se obbligata a
farlo, deve attraversarle, per quanto consentito dalle circostanze, con rotta
perpendicolare alla direzione generale del flusso del traffico (4).
d) i) Una nave non deve
usare una zona di traffico costiero quando può usufruire con sicurezza
dell'appropriata corsia di traffico entro l'adiacente schema di separazione del
traffico. Tuttavia le navi aventi lunghezza inferiore a 20 metri, le navi a vela
e le navi impiegate nel servizio di pesca possono usufruire della zona di
traffico costiero.
ii) Nonostante quanto stabilito nel capoverso d) i), una
nave può usufruire di una zona di traffico costiero quando essa sia diretta
verso o provenga da un porto, un'installazione o struttura off-shore, una
stazione di piloti o qualsiasi altro luogo situato entro la zona di traffico
costiero oppure per evitare un pericolo immediato (5).
e) Un'altra nave che non
sia attraverso uno schema di separazione del traffico, o che non si immetta in
una via di circolazione, o che non ne esca, non deve normalmente entrare nella
zona di separazione o attraversare la linea di separazione eccetto che nei
seguenti casi:
i) in caso di emergenza per evitare un pericolo
immediato;
ii) per effettuare operazioni di pesca nella zona di
separazione.
f) Una nave che naviga nelle zone prossime alle parti terminali
dagli schemi di separazione del traffico deve procedere con particolare
prudenza.
g) Una nave deve per quanto è possibile evitare di ancorare in uno
schema di separazione del traffico o presso le sue zone terminali.
h) Una
nave che non utilizza lo schema di separazione del traffico deve mantenersi alla
maggiore distanza possibile da esso.
i) Una nave intenta a pescare non deve
intralciare il passaggio delle navi che seguono una corsia di traffico.
j)
Una nave di lunghezza inferiore ai m. 20 o una nave a vela non deve intralciare
il passaggio di una nave a propulsione meccanica che segue una corsia di
traffico.
k) Una nave con manovrabilità limitata, quando effettua una
operazione destinata al mantenimento della sicurezza della navigazione in un
dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dal soddisfare alle
prescrizioni della presente regola, nella misura necessaria per effettuare
l'operazione.
I) Una nave con manovrabilità limitata, allorché effettua
un'operazione allo scopo di posare, riparare o sollevare un cavo sottomarino
all'interno di un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dal
soddisfare alle prescrizioni della presente regola nella misura necessaria per
effettuare l'operazione.
SEZIONE II
CONDOTTA DELLE NAVI IN VISTA
L'UNA DALL'ALTRA
Regola 11. (Applicazione).
- Le Regole di
questa sezione si applicano alle navi in vista l'una
dall'altra.
Regola 12. (Navi a vela).
a) Quando due navi a vela
si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una
di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo
seguente:
i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave
che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
ii)
quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato, la nave che e
sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che e sottovento;
iii) se
una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravento e non può
stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla
dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
b) Ai
fini della presente Regola si considera sopravento il lato opposto a quello in
cui è bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre il lato
opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di
strallo.
Regola 13. (Nave che ne raggiunge un'altra).
a)
Nonostante le disposizioni delle regole delle sezioni I e II della parte B,
una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave
raggiunta.
b) Una nave deve essere considerata come una nave che ne raggiunge
un'altra, quando si avvicina all'altra venendo da una direzione di più di 22,5
gradi a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioè, relativamente
alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte potrebbe scorgere
solo il fanale di coronamento, ma nessuno dei fanali laterali di questa
ultima.
c) Quando una nave non può stabilire con certezza se ne sta
raggiungendo un'altra, deve ritenere che questa situazione si stia verificando
ed agire di conseguenza.
d) Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra
le due navi potrà far considerare la nave che raggiunge l'altra come una che ne
incrocia la rotta ai termini delle presenti Regole ed esonerarla dall'obbligo di
lasciar libera la rotta alla nave raggiunta fino a che non l'abbia oltrepassata
e non sia libera da essa.
Regola 14. (Situazione di rotte
opposte).
a) Quando due navi a propulsione meccanica si vanno incontro con
rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare rischio di
abbordaggio, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da passare sulla
sinistra dell'altra.
b) Tale situazione è da ritenersi esistente quando una
nave si muove incontro all'altra dritta di prora o quasi e di notte può vedere i
fanali di testa d'albero dell'altra in allineamento o quasi e/o entrambi i
fanali laterali, mentre di giorno vede il corrispondente aspetto
dell'altra.
c) Quando una nave non può stabilire con certezza se una tale
situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed agire di
conseguenza.
Regola 15. (Situazione di rotte incrociate).
-
Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che s'incrociano in
modo da implicare rischio di abbordaggio, la nave che vede l'altra sulla propria
dritta, deve lasciare libera la rotta all'altra e, quando le circostanze lo
permettono, deve evitare di passarle di prora.
Regola 16.
(Comportamento della nave che deve lasciar libera la rotta)
- Una nave che
deve lasciar libera la rotta ad un'altra deve, per quanto è possibile, manovrare
in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare ben libera
la rotta.
Regola 17. (Comportamento della nave che non deve
manovrare).
a)
i) Quando una delle due navi deve lasciar libera la rotta,
l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità.
ii) quest'ultima nave
può tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non
appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta
manovrando in maniera opportuna in conformità con le presenti regole.
b)
Quando, per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua
velocità si viene a trovare a distanza così ravvicinata da rendere la manovra
della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare
l'abbordaggio, deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio
stesso.
c) Una nave a propulsione meccanica che, in una situazione di rotte
che si incrociano, manovra in conformità con il paragrafo a) ii) di questa
regola per evitare l'abbordaggio con un'altra nave a propulsione meccanica, non
deve se le circostanze lo permettono, accostare a sinistra se l'altra nave si
trova alla sua sinistra.
d) Questa Regola non esonera la nave che deve
manovrare dal suo obbligo di lasciar libera la rotta.
Regola 18.
(Responsabilità tra navi Salvo disposizioni contrarie degli artt. 9, 10 e
13)
a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve lasciar libera la
rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità
limitata;
iii) ad una nave intenta a pescare;
iv) ad una nave a
vela.
b) Una nave a vela durante la navigazione deve lasciar libera la
rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità
limitata;
iii) ad una nave intenta a pescare.
c) Una nave intenta alla
pesca, quando è in navigazione, deve, per quanto è possibile, lasciar libera la
rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilità
limitata.
d)
i) Tutte le navi, tranne quelle che non governano o con
manovrabilità limitata, devono, se le circostanze lo permettono, evitare di
impedire il passaggio in sicurezza di una nave condizionata dal suo pescaggio
che esibisce i segnali di cui alla Regola 28;
ii) una nave condizionata dal
suo pescaggio deve navigare con particolare precauzione tenendo nel dovuto conto
la sua speciale condizione.
e) Un idrovolante in flottaggio deve, in
generale, mantenersi ben lontano da tutte le navi ed evitare di ostacolare la
loro navigazione. Tuttavia, nei casi in cui esiste rischio di abbordaggio, deve
attenersi alla Regola della presente parte.
SEZIONE III
CONDOTTA
DELLE NAVI CON VISIBILITÀ LIMITATA
Regola 19. (Condotta delle
navi con visibilità limitata).
a) Queste Regole si applicano alle navi che
non sono in vista l'una dall'altra, quando navigano entro un'area o vicino ad
un'area di visibilità limitata.
b) Ogni nave deve procedere ad una velocità
di sicurezza relativa alle circostanze del momento ed alle condizioni di
visibilità limitata. Una nave a propulsione meccanica deve tenere le macchine
pronte per una manovra immediata.
c) Ogni nave deve tenere nella dovuta
considerazione le circostanze del momento e le condizioni di visibilità limitate
in accordo con le Regole della sezione I di questa parte.
d) Una nave che
rileva la presenza di un'altra nave solo per mezzo del radar deve stabilire se
si sta creando una situazione di eccessiva vicinanza e/o se vi è rischio di
abbordaggio. Se il rischio esiste, la manovra per evitare l'abbordaggio deve
essere fatta in tempo utile, tenendo presente che quando una tale manovra
consiste in una deviazione di rotta, bisogna evitare, per quanto possibile, le
manovre seguenti:
i) una accostata a sinistra, se l'altra nave si trova a
proravia del traverso, a meno che questa non sia una nave che viene
raggiunta;
ii) un cambiamento di rotta verso una nave al traverso od a
poppavia del traverso.
e) A meno che non sia stato stabilito che non esiste
alcun rischio di abbordaggio una nave che oda, apparentemente a proravia del suo
traverso, il segnale da nebbia di un'altra nave, o che non possa evitare una
situazione di eccessiva vicinanza con un'altra nave che si trova a proravia del
suo traverso, deve ridurre la sua velocità al minimo indispensabile per
mantenere la sua rotta. Se necessario deve fermare le macchine ed in ogni caso
navigare con estrema precauzione fino a quando il rischio di abbordaggio sia
passato.
OMISSIS
ALLEGATO "IV"
SEGNALI DI
PERICOLO
1 - I seguenti segnali, utilizzati o mostrati sia insieme
che separatamente, indicano pericolo e bisogno di soccorso:
a) un colpo di
cannone od altro segnale esplosivo sparato ad intervalli di circa un
minuto;
b) un suono continuo emesso da qualsiasi apparecchiatura per segnali
da nebbia;
c) razzi o candelotti, artifici pirotecnici proiettanti stelle
rosse, lanciati uno alla volta a brevi intervalli;
d) un segnale emesso con
radiotelegrafo oppure con altro sistema di segnalazione, consistente nel gruppo
...----... (SOS) dell'alfabeto Morse:
e) un segnale emesso per radiotelefono,
consistente nella parola "May-day";
f) il segnale di pericolo del Codice
internazionale dei segnali indicato con le lettere N.C.;
g) l'esposizione di
un segnale costituito da una bandiera quadrangolare avente al di sopra o al di
sotto un pallone o qualsiasi oggetto che assomigli ad un pallone;
h) fuochi
accesi sulla nave (quali si possono ottenere bruciando barili di catrame, di
olio, ecc.);
i) un razzo a paracadute oppure un fuoco a mano che produca una
intensa luce rossa;
j) un candelotto fumogeno di color arancione;
k) un
movimento lento e ripetuto delle braccia allargate dall'alto in basso da ciascun
lato;
I) il segnale di allarme radiotelegrafico;
m) il segnale di allarme
radiotelefonico;
n) segnali trasmessi da radio gavitelli di emergenza
indicanti la posizione.
2 - E' vietato l'uso o l'esibizione di ciascuno
dei suddetti segnali o di altri che possano essere confusi con essi, se non con
lo scopo di indicare pericolo o bisogno di soccorso.
3 - Si richiama
l'attenzione sulle importanti norme sull'argomento riportate dal Codice
internazionale dei segnali, sul manuale di ricerca e soccorso delle navi
mercantili e sui seguenti segnali:
a) un telo arancione con un quadrato ed un
cerchio nero od un altro simbolo appropriato (per il riconoscimento
dall'alto):
b) un dye marker.
PARTE C
FANALI E
SEGNALI
Regola 20 (Applicazione).
a) Le Regole di
questa parte devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo.
b) Le
Regole riguardanti i fanali devono essere osservate dal tramonto al sorgere del
sole. Durante questo periodo non si deve mostrare nessuna altra luce che possa
essere confusa con i fanali prescritti dalle presenti Regole o che danneggi la
loro visibilità e alteri il loro carattere distintivo o che possa impedire un
appropriato servizio di vedetta.
c) I fanali prescritti da queste Regole, se
sistemati, devono essere esposti anche dal sorgere del sole al tramonto in caso
di visibilità ridotta e possono essere mostrati in tutte le altre circostanze se
lo si ritiene necessario.
d) Le Regole riguardanti i segnali devono essere
osservate durante il giorno.
e) I fanali ed i segnali descritti in queste
Regole devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato I annesso a questo
Regolamento.
Regola 21 (Definizioni).
a) L'espressione:
"Fanale di testa d'albero" designa un fanale a luce bianca sistemato al di sopra
dell'asse longitudinale della nave, costruito in modo da mostrare una luce
ininterrotta su di un arco di orizzonte di 225 gradi e fissato in modo da
mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso di
ciascun lato della nave.
b) L'espressione: "Fanali laterali" designa un
fanale a luce verde sul lato dritto della nave ed un fanale a luce rossa sul
lato sinistro, ciascuno dei quali mostra una luce ininterrotta su di un arco di
orizzonte di 112,5 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia
fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso del loro rispettivo lato. In una nave
di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali laterali possono essere combinati in
un unico fanale fissato sul piano longitudinale della nave.
c) L'espressione:
"Fanale di poppavia" designa un fanale a luce bianca situato il più possibile a
poppa, che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 135 gradi
e fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a 67,5 gradi su ciascun
lato della nave.
d) L'espressione: "Fanale di rimorchio" designa un fanale a
luce gialla avente le stesse caratteristiche del fanale di poppa definito nel
paragrafo c) di questo articolo.
e) L'espressione: "Fanale visibile per tutto
l'orizzonte", designa un fanale che mostra una luce ininterrotta su di un arco
di orizzonte di 360 gradi.
f) L'espressione: "Fanale a lampi" indica un
fanale che lampeggia ad intervalli regolari ad una frequenza di 120 o più
lampeggiamenti al minuto.
Regola 22. (Visibilità dei
fanali).
- I fanali prescritti da queste Regole devono avere
l'intensità specificata nella sezione 8 dell'Allegato 1 di questo Regolamento
tali cioè da essere visibili alle seguenti distanze minime:
a) Per navi di
lunghezza uguale o superiore ai m. 50:
- fanale di testa d'albero: 6
miglia
- fanali laterali: 3 miglia
- fanale di poppa: 3 miglia
- fanale
di rimorchio: 3 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile
su tutto l'orizzonte:
3 miglia.
b) Per le navi di lunghezza uguale o
superiore a 12 metri ma inferiore a m. 50:
- fanale di testa d'albero: 5
miglia (se la lunghezza della nave è inferiore a 20 metri: 3 miglia)
- fanali
laterali: 2 miglia
- fanale di poppa: 2 miglia
- fanale di rimorchio: 2
miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto
l'orizzonte:
2 miglia
c) Per le navi di lunghezza inferiore a 12
metri:
-.fanale di testa d'albero: 2 miglia
-.fanali laterali: 1
miglio
-.fanale di poppa: 2 miglia
-.fanale di rimorchio- 2
miglia
-.fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto
l'orizzonte:
2 miglia.
d) Per le navi o oggetti rimorchiati che sono
parzialmente immersi e difficili da vedere: - fanale bianco visibile per tutto
l'orizzonte: 3 miglia.
Regola 23. (Navi a propulsione meccanica in
navigazione).
a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve
mostrare:
i) un fanale di testa d'albero in proravia;
ii) un secondo
fanale di testa d'albero più in alto ed a poppavia del primo; fanno eccezioni le
navi di lunghezza inferiore a 50 metri che non sono obbligati a mostrare questo
fanale, ma possono farlo;
iii) due fanali laterali;
iv) un fanale di
poppavia.
b) Una nave a cuscino d'aria, quando opera in condizioni di non
dislocamento, in addizione ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa
Regola, deve mostrare un fanale giallo lampeggiante visibile per tutto
l'orizzonte.
c) i) Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a
12 metri può, invece dei fanali prescritti al paragrafato a) della presente
Regola, mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte ed i fanali
laterali;
ii) una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7
metri e la cui velocità massima non superi i 7 nodi, può, invece dei fanali
prescritti al paragrafo a) della presente Regola, mostrare un fanale bianco,
visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i
fanali laterali;
iii) il fanale di testa d'albero, o il fanale bianco
visibile per tutto l'orizzonte a bordo di una nave a propulsione meccanica di
lunghezza inferiore a 12 metri, può non trovarsi sulla asse longitudinale della
nave, se non è possibile installarlo su quest'asse, a condizione che i fanali
laterali siano combinati in un solo fanale disposto sull'asse longitudinale
della nave, o situato il più vicino possibile all'asse longitudinale sul quale
si trova il fanale di testa d'albero, o il fanale bianco visibile per tutto
l'orizzonte.
Regola 24. (Nave che rimorchia o che
spinge).
a) Una nave a propulsione meccanica quando rimorchia deve
mostrare:
i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i) o dalla
Regola 23 a) ii), i due fanali di testa d'albero a proravia allineati
verticalmente. Quando la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa della
nave che rimorchia fino all'estremità poppiera del rimorchio, supera i 200
metri, i fanali allineati verticalmente devono essere tre;
ii) i fanali
laterali;
iii) il fanale di poppa;
iv) il fanale di rimorchio disposto in
linea verticale al di sopra del fanale di poppa;
v) quando la lunghezza del
rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui può essere
più facilmente visibile.
b) Quando una nave che spinge ed una nave che viene
spinta in avanti sono rigidamente connesse in una unità composta, esse devono
essere considerate come una unica nave a propulsione meccanica e devono mostrare
i fanali prescritti dalla Regola 23.
c) Una nave a propulsione meccanica se
spinge in avanti o rimorchia lateralmente, salvo il caso dell'unità composta,
deve mostrare:
i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i) o dalla
Regola 23 a) ii), due fanali di testa d'albero a proravia allineati
verticalmente;
ii) i fanali laterali;
iii) il fanale di poppa;
d) Le
navi a propulsione meccanica a cui si riferiscono i paragrafi a) e c) di questo
articolo devono osservare anche le disposizione della Regola 23 a) ii).
e)
Una nave od un oggetto rimorchiato, diverso da quelli citati al paragrafo g)
della presente Regola, deve mostrare:
i) i fanali laterali;.
ii) il fanale
di poppa;
iii) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un
segnale biconico nel punto in cui può essere visto più facilmente.
f) Dato
per scontato che un qualsiasi numero di navi che vengono rimorchiate
lateralmente o spinte in gruppo devono mostrare i fanali come se fossero
un'unica unità:
i) una nave che viene spinta in avanti e che non fa parte di
una unità composta, deve mostrare verso prora i fanali laterali;
ii) una nave
che viene rimorchiata lateralmente deve mostrare il fanale di poppa e verso
prora i fanali laterali.
g) Una nave o un oggetto rimorchiato che sia
parzialmente sommerso e difficile da vedere, o un gruppo di queste navi o
oggetti rimorchiati, deve mostrare:
i) quando la sua larghezza è inferiore a
25 metri, un fanale bianco, visibile su tutto l'orizzonte, verso prora o in
prossimità di questa, ed un altro all'estremità poppiera, o in prossimità di
questa, ad eccezione dei "dracones" che non sono tenuti a mostrare un fanale
verso prora o in prossimità di questa; quando la sua larghezza è uguale o
superiore a 25 metri, due fanali bianchi supplementari, visibili su tutto
l'orizzonte, alle estremità della sua larghezza o in prossimità di
queste;
iii) quando la sua larghezza è superiore a 100 metri, dei fanali
bianchi supplementari, visibili su tutto l'orizzonte, tra i fanali prescritti ai
comma i) e ii), in modo tale che la distanza tra i fanali non sia superiore a
100 metri;
iv) un segnale biconico estremità poppiera o vicino all'estremità
poppiera dell'ultima nave o oggetto rimorchiato e, allorché la lunghezza del
complesso sia superiore a 200 metri, un segnale biconico supplementare sul punto
più visibile, più a proravia possibile.
h) Quando, per una qualsiasi
plausibile ragione, la nave o l'oggetto rimorchiato, è nell'impossibilità di
mostrare i fanali, o i segnali prescritti ai paragrafi e) o g) della presente
Regola, devono essere prese tutte le misure possibili per illuminare la nave o
l'oggetto rimorchiato, o almeno per segnalare la presenza di tale nave, od
oggetto.
i) Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, una nave che non
effettua abitualmente operazioni di rimorchio è nell'impossibilità di mostrare i
fanali prescritti ai paragrafi a) o c) della presente Regola, questa nave non è
tenuta a mostrare questi fanali allorché effettua il rimorchio di un'altra nave
in pericolo, o bisognosa di assistenza per altre ragioni. Devono essere prese
tutte le misure possibili per indicare, come autorizzato dalla Regola 36, la
connessione tra la nave rimorchiante e la nave rimorchiata, in modo particolare
illuminando il cavo di rimorchio.
Regola 25. (Navi a vela in
navigazione e barche a remi).
a) Una vela in navigazione deve
mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa.
b) In una nave
a vela di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali prescritti nel paragrafo a) di
questa Regola possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o
vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
c) Una nave a
vela in navigazione oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa
Regola, può mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere
meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati
verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce
verde.
Questi fanali pero non devono essere mostrati insieme al fanale
permesso dal paragrafo b) di questa Regola.
d) i) Una nave a vela di
lunghezza inferiore a 7 metri deve, se possibile, mostrare le luci prescritte
nel paragrafo a) o b) di questa Regola, ma se ciò non è possibile, deve aver
pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo
sufficiente per prevenire l'abbordaggio;
ii) una barca a remi può mostrare i
fanali prescritti in questa Regola per le navi a vela, ma se ciò non è
possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da
mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio.
e) Una nave che
procede contemporaneamente a vela ed a motore deve mostrare a prora, in maniera
ben visibile, un segnale conico con il vertice in basso.
Regola 26.
(Navi da pesca).
a) Una nave intenta a pescare, sia in navigazione
che all'ancora, deve mostrare solo i fanali ed i segnali prescritti in questa
Regola.
b) Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella il
fondo con una rete dragante od altro apparecchio immerso, deve mostrare:
i)
due fanali visibili per tutto l'orizzonte, in linea verticale, dei quali quello
superiore a luce verde e l'altro a luce bianca, oppure un segnale costituito da
due coni sovrapposti con i vertici uniti in linea verticale; una nave di
lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale può mostrare un
cesto;
ii) un fanale di testa d'albero disposto ad una altezza superiore a
quello a luce verde visibile per tutto l'orizzonte e a poppavia di questo; una
nave di lunghezza inferiore a 50 metri non e obbligata a mostrare quest'ultimo
fanale, ma può farlo;
iii) quando la nave e in movimento, cioè ha abbrivo, in
aggiunta ai fanali prescritti da questo paragrafo, deve avere i fanali laterali
ed il fanale di poppa.
c) Una nave intenta a pescare, salvo che non stia
pescando a strascico, deve mostrare:
i) due fanali visibili per tutto
l'orizzonte, disposti in linea verticale, dei quali quello superiore rosso e
l'altro bianco, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i
vertici riuniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri
invece di questo segnale può mostrare un cesto;
ii) quando una nave da pesca
ha un attrezzo esterno che si estende orizzontalmente fuori bordo per oltre 150
metri, un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte oppure un cono con
il vertice in alto nella direzione dell'attrezzo;
iii) quando la nave è in
movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo
paragrafo, i fanali laterali ed il fanale di poppa.
d) Una nave intenta a
pescare nelle immediate vicinanze di altre navi che pescano, può mostrare i
fanali addizionali descritti nell'Allegato 2 di questo Regolamento.
e) Una
nave non intenta alla pesca non deve mostrare i fanali ed i segnali prescritti
in questo articolo, ma solo quelli prescritti per una nave di uguale
lunghezza.
Regola 27. (Navi che non possono governare o con
manovrabilità limitata) .
a) Una nave che non può governare deve
mostrare:
i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte, disposti in
linea verticale dove siano più facilmente visibili;
ii) due palloni o segnali
simili disposti in linea verticale dove siano più facilmente visibili; iii)
quando è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in
questo paragrafo, i fanali laterali e quello di poppa.
b) Una nave con
manovrabilità limitata, salvo che non sia intenta allo sminamento, deve
mostrare:
i) tre fanali visibili per tutto l'orizzonte disposti in linea
verticale, dove siano più facilmente visibili. Il più alto ed il più basso di
questi fanali devono essere rossi e quello di mezzo bianco;
ii) tre segnali
disposti in linea verticale, dove siano meglio visibili. Il più alto ed il più
basso di questi segnali devono essere palloni e quello di mezzo un
biconico;
iii) quando la nave ha abbrivo, un fanale o i fanali di testa
d'albero, laterali e di poppa, in aggiunta a quelli prescritti dal
sottoparagrafo i);
iv) quando la nave è all'ancora, oltre ai fanali o segnali
prescritti nei sottoparagrafi i) e ii), i fanali o segnali prescritti nell'art.
30.
c) Una nave a propulsione meccanica in procinto di effettuare una
operazione di rimorchio che non consenta alla nave rimorchiante e al suo
rimorchio di modificare facilmente la loro rotta, deve mostrare, oltre ai fanali
o segnali prescritti dalla Regola 24 a), i fanali o i segnali prescritti ai
paragrafi b) i) e b) ii) della presente Regola.
d) Una nave intenta a dragare
o ad eseguire operazioni subacquee, con manovrabilità limitata, deve mostrare i
fanali e i segnali prescritti ai sottoparagrafi i), ii), iii) del paragrafo b)
di questa Regola e deve mostrare in aggiunta qualora esista una
ostruzione:
i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte o due palloni
disposti in linea verticale per indicare il lato dove si trova
l'ostruzione;
ii) due fanali verdi visibili per tutto l'orizzonte o due
biconi disposti in linea verticale per indicare il lato da cui un'altra nave può
passare;
iii) quando è all'ancora, al posto dei fanali o segnali prescritti
dalla Regola 30, i fanali o i segnali prescritti nel presente paragrafo.
e)
Una nave impegnata in operazioni con palombari e che, a causa delle sue
dimensioni, non può mostrare tutti i fanali e segnali prescritti al paragrafo d)
della presente Regola, deve mostrare:
i) sul punto più visibile, tre fanali
sovrapposti, visibili su tutto l'orizzonte, dei quali quello superiore ed
inferiore rossi e quello di mezzo bianco;
ii) una copia rigida, di almeno un
metro di altezza della bandiera "A" del codice internazionale dei
segnali.
Essa deve fare in modo che questa riproduzione sia visibile su tutto
l'orizzonte.
f) Una nave impegnata in operazioni di sminamento deve mostrare,
oltre ai fanali prescritti per una nave a propulsione meccanica dalla Regola 23
o ai fanali ed al segnale per le navi all'ancora dalla Regola 30, secondo il
caso, tre fanali verdi, su tutto l'orizzonte, oppure tre palloni.
Essa deve
mostrare uno di questi fanali o segnali vicino alla testa d'albero prodiero e
uno di questi fanali o segnali a ciascuna estremista del pennone dello stesso
albero. Questi fanali o segnali indicano che è pericoloso per un'altra nave
avvicinarsi a meno di 1000 metri dalla nave che effettua lo sminamento.
g) Le
navi di lunghezza inferiore ai 12 metri, ad eccezione delle navi impegnate in
operazioni con palombari, non sono tenute a mostrare i fanali o i segnali
prescritti dalla Regola.
h) I segnali prescritti in questa Regola non sono
segnali di navi in pericolo o bisognose di soccorso. Tali segnali sono contenuti
nell'Allegato 4 di questo Regolamento.
Regola 28. (Navi condizionate
dalla loro immersione).
- Una nave condizionata dalla sua immersione,
in aggiunta ai fanali prescritti per le navi a propulsione meccanica dalla
Regola 23, può mostrare, dove siano meglio visibili, 3 fanali rossi, visibili
per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, oppure un segnale a
cilindro.
Regola 29. (Navi pilota) .
a) Una nave pilota
impegnata in servizio di pilotaggio deve mostrare:
i) sopra o vicino alla
testa d'albero due fanali disposti in linea verticale, visibili per tutto
l'orizzonte, dei quali quello superiore a luce bianca e quello inferiore a luce
rossa;
ii) quando l'unita è in navigazione, anche i fanali laterali e quello
di poppa;
iii) quando l'unita è all'ancora, oltre ai fanali prescritti al
sottoparagrafo l, il fanale, i fanali o il segnale prescritti dalla Regola 30
per le navi all'ancora.
b) Una nave pilota quando non è impegnata in servizio
di pilotaggio deve mostrare i fanali o segnali prescritti per una nave della sua
lunghezza.
Regola 30. (Navi all'ancora e navi incagliate).
a)
Una nave all'ancora deve mostrare dove possono essere meglio visibili:
i) a
proravia un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, oppure un
pallone;
ii) a poppa o vicino alla poppa ed a un livello inferiore del fanale
prescritto nel sottoparagrafo i), un fanale a luce bianca visibile per tutto
l'orizzonte.
b) Una nave all'ancora di lunghezza inferiore a 50 metri può
mostrare nel punto più visibile un fanale a luce bianca visibile per tutto
l'orizzonte, invece dei fanali prescritti nel paragrafo a) di questa
Regola.
c) Una nave all'ancora può usare i fanali di servizio o altri fanali
equivalenti per illuminare i ponti.
Questa disposizione è obbligatoria per
navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri. d) Una nave incagliata deve
mostrare i fanali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola ed inoltre
nel punto dove siano più facilmente visibili:
i) due fanali a luce rossa,
disposti in linea verticale, visibili per tutto l'orizzonte;
ii) tre palloni
disposti in linea verticale.
e) Una nave di lunghezza inferiore a 7 metri,
quando è all'ancora, ma non in un canale ristretto o nelle sue vicinanze, ne in
un passaggio od ancoraggio dove altre navi generalmente navigano, non è tenuta a
mostrare i fanali o il segnale prescritti ai paragrafi a) e b) della presente
Regola.
f) Una nave di lunghezza inferiore ai 12 metri, quando è incagliata,
non è tenuta a mostrare i fanali o i segnali prescritti dai sottoparagrafi i) e
ii) del paragrafo d) della presente Regola.
OMISSIS
ALLEGATO
"1"
SISTEMAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
DEI FANALI E DEI
SEGNALI
1. Definizione
L'espressione "altezza al di
sopra dello scafo" designa l'altezza al di sopra del ponte continuo più
elevato.
Questa altezza deve essere misurata a partire dal punto situato
sotto il fanale, lungo la sua verticale.
2. Sistemazione e distanza
dei fanali sul piano verticale
a) Su una nave a propulsione meccanica
di lunghezza uguale o superiore a 20 metri, i fanali di testa d'albero devono
essere collocati come segue:
i) il fanale dell'albero prodiero o, se vi è un
solo fanale di testa d'albero, quell'unico fanale, ad una altezza sopra lo scafo
non inferiore a 6 metri e, se la larghezza della nave supera i 6 metri, ad una
altezza sopra lo scafo non inferiore a tale larghezza, in modo tale, tuttavia,
che il fanale non venga ad essere situato ad un'altezza sopra lo scafo superiore
a 12 metri;
ii) quando sono sistemati due fanali di testa d'albero quello
poppiero deve essere almeno 4,5 metri più in alto di quello prodiero.
b) La
distanza verticale dei fanali di testa d'albero di una nave a propulsione
meccanica deve essere tale che, in ogni normale condizione di assetto, il fanale
poppiero sia visto distintamente al di sopra del fanale di prora ad una distanza
di 1000 metri da dritto di prora con visuale dal livello del mare.
c) Il
fanale di testa d'albero di una nave a propulsione meccanica di lunghezza
compresa tra i 12 ed i 20 metri deve essere collocato ad un'altezza sopra lo
scafo non inferiore a m. 2,5.
d) Una nave a propulsione meccanica di
lunghezza inferiore a 12 metri può portare il fanale di testa d'albero ad
un'altezza sopra lo scafo inferiore a 2,5 metri. Tuttavia, quando un fanale di
testa d'albero è portato in aggiunta ai fanali laterali e un fanale poppiero o
il fanale visibile per tutto l'orizzonte prescritto dalla Regola 23 c) i) è
portato in aggiunta ai fanali laterali, allora tale fanale di testa d'albero o
fanale visibile per tutto l'orizzonte deve essere portato almeno un metro più in
alto dei fanali laterali (1).
e) L'uno dei due o tre
fanali di testa d'albero prescritti per una nave a propulsione meccanica intenta
a rimorchiare, o a spingere un'altra nave, deve essere collocato nella stessa
posizione prescritta per il fanale di testa d'albero prodiero, o poppiero
restando inteso che, se il fanale inferiore di testa d'albero poppiero si trova
sull'albero poppiero, esso deve trovarsi almeno 4,5 metri più in alto del fanale
di testa d'albero prodiero.
f) i) il fanale o i fanali di testa d'albero
prescritti dalla Regola 23 a) devono essere sistemati in modo tale da risultare
al di sopra di tutti gli altri fanali e liberi da ostruzioni, ad eccezione di
quelli descritti al sottoparagrafo ii);
ii) Quando non è possibile collocare
al di sopra dei fanali di testa d'albero i fanali visibili su tutto l'orizzonte
prescritti dalla Regola 27 b) i) o dalla Regola 28, questi fanali possono essere
collocati al di sopra del fanale o dei fanali di testa d'albero poppiero o, su
un piano verticale, tra il fanale o i fanali di testa d'albero prodiero e il
fanale o i fanali di testa d'albero poppiero a condizione che, in quest'ultimo
caso, siano soddisfatte le disposizioni del paragrafo c) della sezione 3 del
presente allegato.
g) I fanali laterali di una nave a propulsione meccanica
devono essere collocati ad un'altezza sopra lo scafo non maggiore di ¾ (tre
quarti) dell'altezza del fanale di testa d'albero prodiero. Essi non devono
essere pero cosi bassi da confondersi con le luci di ponte.
h) I fanali
laterali, se combinati in un unico fanale e portati da una nave a propulsione
meccanica di lunghezza inferiore a 20 metri, devono essere collocati a non meno
di un metro al di sotto del fanale di testa d'albero.
i) Quando le Regole
prescrivono che due o tre fanali siano allineati verticalmente, essi devono
essere distanziati come segue:
i) su una nave di lunghezza uguale o superiore
a 20 metri devono essere distanziati di almeno 2 metri l'uno dall'altro ed il
più basso di questi fanali, eccetto quando e prescritto un fanale di rimorchio,
deve trovarsi ad una altezza sopra lo scafo di almeno 2 metri.
ii) su una
nave di lunghezza inferiore a 20 metri tali fanali devono essere distanziati non
meno di un metro l'uno dall'altro, ed il più basso, eccetto quando è prescritto
un fanale di rimorchio, deve essere ad una altezza sopra lo scafo di almeno 2
metri;
iii) quando sono mostrati tre fanali essi devono essere sistemati ad
intervalli regolari.
j) Il più basso dei due fanali visibili per tutto
l'orizzonte prescritti per le navi intente alla pesca, deve essere ad un'altezza
al di sopra dei fanali laterali non inferiore a 2 volte la distanza esistente
fra i due fanali verticali.
k) Il fanale di fonda anteriore, prescritto dalla
Regola 30 a) i), quando ne sono mostrati due, deve essere almeno 4,5 metri più
in alto di quello posteriore. Su una nave di lunghezza uguale o superiore a 50
metri, il fanale di fonda anteriore deve trovarsi ad una altezza di almeno 6
metri al di sopra dello scafo.
3. Sistemazione e distanze dei fanali
sul piano orizzontale
a) Quando per una nave a propulsione meccanica
sono prescritti due fanali di testa d'albero, la distanza orizzontale tra di
essi non deve essere inferiore alla metà della lunghezza della nave, ma non deve
superare i 100 metri. Il fanale prodiero deve essere sistemato a non più di un
quarto della lunghezza della nave dal dritto di prora.
b) Su una nave a
propulsione meccanica di lunghezza uguale o superiore a 20 metri i fanali
laterali non devono essere sistemati di fronte ai fanali di testa d'albero
prodiero. Essi devono essere sistemati sulla murata della nave o vicino ad
essa.
c) Quando i fanali prescritti dalla regola 27 b) i) dalla Regola 28
sono sistemati, su un piano verticale, tra il fanale o i fanali di testa
d'albero prodiero ed il fanale o i fanali di testa d'albero poppiero, questi
fanali visibili su tutto l'orizzonte devono trovarsi ad una distanza orizzontale
di almeno 2 metri dall'asse longitudinale della nave nel senso
trasversale.
4. Dettagli sulla sistemazione dei fanali indicatori di
direzione per le navi da pesca, dragamine e navi impegnate in operazioni
subacquee
a) Il fanale indicante la direzione dell'attrezzo che si
estende fuori bordo da una nave intenta alla pesca come prescritto nella Regola
26 c) ii) deve essere situato ad una distanza, misurata orizzontalmente, non
inferiore a 2 metri e non superiore a 6 metri dai due fanali rosso e bianco
visibili per tutto l'orizzonte. Questo fanale deve essere situato non più alto
del fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte prescritto nella Regola 26 c)
i) e non più basso dei fanali laterali.
b) I fanali ed i segnali, su una nave
impegnata a dragare od in operazioni subacquee, che indicano il lato ostruito
e/o il lato da cui si può passare in sicurezza, come prescritto nella Regola 27
d) i) e ii) devono essere situate alla massima distanza orizzontale possibile,
ma in nessun caso a meno di 2 metri dai fanali e segnali prescritti dalla Regola
27 b) i) e ii). In nessun caso quello superiore di questi fanali o segnali deve
essere ad altezza maggiore a quella del più basso dei tre fanali o segnali
prescritti nella Regola 27 b) i) e ii).
5. Schermi per fanali
laterali
I fanali laterali delle navi di lunghezza uguale, o
superiore a 20 metri devono essere montati con schermi dipinti all'interno di
color nero opaco ed aventi le caratteristiche richieste nella sezione 9 di
questo Allegato. Nel caso di un unico fanale combinato, che utilizzi un singolo
filamento verticale ed una divisione molto stretta tra la sezione verde e quella
rossa, gli schermi esterni non sono necessari.
"Sulle navi di lunghezza
inferiore a 20 metri, i fanali laterali, se necessari per soddisfare le
disposizioni della sezione 9 del presente allegato, devono essere montati con
schermi dipinti all'interno di colore nero opaco".
6.
Segnali
a) I segnali devono essere neri e delle seguenti
dimensioni:
i) un pallone deve avere il diametro non inferiore a m.
0,6;
ii) un cono deve avere un diametro di base non inferiore a m. 0,6 ed
un'altezza uguale al suo diametro;
iii) un cilindro deve avere un diametro di
almeno m. 0,6 ed un'altezza uguale a 2 volte il suo diametro;
iv) un segnale
biconico, formato da due coni, simili a quelli descritti nel paragrafo ii),
sovrapposti ed uniti per la base.
b) La distanza verticale tra i segnali deve
essere di almeno m. 1,5.
c) In una nave di lunghezza inferiore a 20 metri
possono essere usati segnali di dimensioni inferiori ma proporzionati a quelli
della nave e le distanze relative tra i segnali possono essere proporzionalmente
ridotte.
7. Specificazione del colore dei fanali
La
cromaticità di tutti i fanali di navigazione deve conformarsi alle seguenti
norme, che si trovano entro i limiti dell'area del diagramma specificata per
ciascun colore della Commissione internazionale sull'illuminazione (CIE). I
limiti dell'area per ciascun colore sono dati indicando le coordinate d'angolo,
come segue:
i) Bianco
x 0.525 0.525 0,452 0,310 0,310 0.443
y 0,382
0.440 0.440 0.348 0.283 0.382
ii) Verde
x 0,028 0,009 0,300 0,203
y
0,385 0,723 0,511 0,356
iii) Rosso
x 0,680 0,660 0,735 0,721
y
o,320 0,320 0,265 0,259
iv) Giallo
x 0,612 0,618 0,575 0,575
y
0,382 0,382 0,425 0,406
8. Intensità dei fanali
a) La
minima intensità luminosa dei fanali deve essere calcolata usando la
formula:
I = 3,43 x 10^6 x T xD^2 x K ^(-D)
dove I è intensità
luminosa in candele in condizioni di funzionamento,
T è il fattore di
soglia 2 x 10^(-7) lux,
D è la distanza di visibilità (portata luminosa)
della luce in miglia nautiche,
K è la trasmissibilità atmosferica. Per i
fanali prescritti il valore di K deve essere di 0,8, corrispondente ad una
visibilità meteorologica di circa 13 miglia nautiche.
b) Una selezione di
risultati ottenuti con tale formula e data dalla seguente
tabella;
Distanza di visibilità (portata luminosa) della luce in miglia nautiche |
Intensità luminosa della luce in candele per un K = 0,8 |
1 |
0.9 |
2 |
4.3 |
3 |
12 |
4 |
27 |
5 |
52 |
6 |
94 |
Nota. -
L'intensità luminosa massima dei fanali di navigazione dovrebbe essere limitata
per evitare un eccessivo abbagliamento. Questa limitazione dell'intensità
luminosa non deve essere ottenuta a mezzo di un comando
variabile.
9. Settori orizzontali
a) i) In direzione
prodiera i fanali montati sulla nave devono mostrare la minima intensità
richiesta. L'intensità deve diminuire fino ad annullarsi completamente una volta
giunti da un grado a 3 gradi al di fuori dei settori prescritti;
ii) per i
fanali poppieri e di testa d'albero ed a 22,5 gradi a poppavia del traverso per
i fanali laterali, le minime intensità richieste devono essere mantenute su un
arco di orizzontale fino a 5 gradi entro i limiti dei settori prescritti alla
Regola 21. A partire da 5 gradi entro i settori prescritti l'intensità può
diminuire del 50 per cento fino ai limiti prescritti; deve poi diminuire
costantemente fino ad annullarsi completamente a non più di 5 gradi al di fuori
dei limiti prescritti.
b) I fanali visibili per tutto l'orizzonte devono
essere sistemati in modo tale da non essere oscurati dagli alberi delle coffe od
altre strutture per un settore angolare di oltre 6 gradi, ad eccezione dei
fanali di fonda prescritti alla Regola 30 che non ha bisogno di essere posto a
notevole altezza sopra lo scafo
10. Settori verticali
a) I
settori verticali dei fanali elettrici, una volta installati, con l'eccezione
dei fanali sulle navi a vela, devono essere tali da assicurare che:
i) almeno
la minima intensità richiesta sia mantenuta a tutti gli angoli compresi tra 5
gradi sopra e 5 gradi sotto l'orizzonte;
ii) almeno il 60 per cento
dell'intensità minima richiesta sia mantenuta tra 7,5 gradi sopra e 7,5 gradi
sotto l'orizzonte.
b) Nel caso di navi a vela i settori verticali dei fanali
elettrici, una volta installati, devono essere tali da assicurare che:
i)
almeno l'intensità minima richiesta sia mantenuta per tutti gli angoli compresi
tra 5 gradi sopra e 5 gradi sotto l'orizzonte;
ii) almeno il 50 per cento
dell'intensità minima richiesta sia mantenuta da 25 gradi sopra e 25 gradi sotto
l'orizzonte.
c) Nel caso di fanali non elettrici, le caratteristiche di
questi dovranno discostarsi il meno possibile da quelle richieste.
11.
Intensità dei fanali non elettrici
I fanali non elettrici devono per
quanto possibile avere intensità minime in accordo con quelle specificate nella
tabella riportata nella sezione 8 di questo Allegato.
12. Fanali di
manovra
Nonostante le disposizioni della sezione 2 f) di questo
Allegato il fanale di manovra descritto nella Regola 34 b) deve essere collocato
nello stesso piano verticale longitudinale del fanale o fanali di testa d'albero
e, quando possibile, ad un'altezza minima di 2 metri verticalmente al di sopra
del fanale d'albero prodiero ed in ogni caso deve essere montato non meno di 2
metri al di sopra o al di sotto verticalmente del fanale di testa d'albero di
poppa. Su una nave che ha un solo fanale di testa d'albero, il fanale di
manovra, se è montato, deve essere collocato nel punto in cui è meglio visibile,
a non meno di 2 metri di distanza, misurata verticalmente, dal fanale di testa
d'albero.
13. Approvazione
La costruzione dei fanali e dei
segnali e l'installazione dei fanali a bordo devono essere giudicati
soddisfacenti dalla autorità competente dello stato del quale le navi sono
autorizzate a battere bandiera.
PARTE D
SEGNALI SONORI E
LUMINOSI
Regola 32 (Definizioni).
a) La parola "fischio"
designa qualsiasi dispositivo di segnalazione sonora capace di produrre i suoni
prescritti e conformi alle norme dell'Allegato III di questo Regolamento.
b)
L'espressione "suono breve" designa un suono della durata di circa un
secondo.
c) L'espressione "suono prolungato" designa un suono della durata da
quattro a sei secondi
Regola 33 (Apparecchiatura per i segnali
sonori).
a) Una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri deve
essere provvista di un fischio e di una campana; una nave di lunghezza uguale o
superiore a 100 metri deve inoltre essere provvista di un gong di suono e timbro
tali da non essere confusi con quelli della campana. Il fischio, la campana ed
il gong devono conformarsi alle norme dell'Allegato III di questo Regolamento.
La campana o il gong o entrambi possono essere rimpiazzati da un altro
dispositivo avente rispettivamente le stesse caratteristiche di suono, purché
sia sempre possibile azionare a mano i segnali prescritti.
b) Una nave di
lunghezza inferiore a 12 metri non è obbligata ad avere i dispositivi di
segnalazione sonora prescritti nel paragrafo a) di questa Regola ma se ne è
sprovvista, deve essere fornita di qualche altro mezzo di grado di produrre un
efficace segnale sonoro.
Regola 34 (Segnali di manovra e di
avvertimento).
a) Quando due navi sono in vista l'una dell'altra, una
nave a propulsione meccanica in navigazione, quando manovra in conformità di
quanto è autorizzato e prescritto dalla presenti Regole, deve indicare la sua
manovra mediante i seguenti segnali sonori emessi con il fischio:
- un suono
breve per significare: "sto accostando a dritta";
- due suoni brevi per
significare: "sto accostando a sinistra";
- tre suoni brevi per significare:
"vado indietro con le macchine".
b) Ogni nave, in aggiunta ai segnali sonori
prescritti nel paragrafo a) di questa Regola può usare dei segnali luminosi,
ripetuti in modo appropriato, durante tutta la durata della manovra:
i)
questi segnali luminosi hanno il seguente significato:
- un lampo per
significare: "sto accostando a dritta";
- due lampi per significare: "sto
accostando a sinistra";
- tre lampi per significare: "sto andando indietro
con le macchine".
ii) la durata di ogni lampo deve essere di circa un
secondo, l'intervallo tra due lampi deve essere di circa un secondo e
l'intervallo tra due successivi segnali non deve essere inferiore a 10
secondi;
iii) il fanale usato per questo segnale, se fissato, dev'essere a
luce bianca o visibile per tutto l'orizzonte ad una distanza minima di 5 miglia
e deve conformarsi con le disposizioni dell'Allegato I del presente
regolamento.
c) Quando due navi sono in vista l'una dell'altra in un canale o
passo stretti:
i) una nave che intende sorpassare l'altra deve, in conformità
con la Regola 9 e) i), indicare la sua intenzione con i seguenti segnali a
fischio:
- due suoni prolungati seguiti da uno breve per significare: "ho
intenzione di sorpassarvi dal lato dritto";
- due suoni prolungati seguiti da
due brevi per significare: "ho intenzione di sorpassarvi dal lato
sinistro",
ii) la nave che sta per essere sorpassata, quando manovra in
conformità con la Regola 9 e), i) deve indicare il suo benestare con il seguente
segnale a fischio:
- un suono prolungato, uno breve, uno prolungato ed uno
breve emessi in tale ordine.
d) Quando due navi in vista l'una dell'altra si
stanno avvicinando e per qualche motivo una delle due non riesce a capire le
intenzioni o le manovre dell'altra, oppure non sa se l'altra sta manovrando in
modo adeguato per evitare l'abbordaggio, la nave che ha dei dubbi deve
immediatamente indicare tali dubbi emettendo con il fischio una serie rapida di
almeno 5 suoni brevi. Un tale segnale può essere accompagnato da un segnale
luminoso costituito da almeno cinque lampi brevi e rapidi.
e) Una nave che si
avvicina ad un gomito o ad una zona del canale dove non è possibile vedere altre
navi che si avvicinano in senso opposto, deve emettere un suono prolungato. Una
nave che si trovasse al di la del gomito nel sentire questo segnale è tenuta a
rispondere con un suono prolungato.
f) Se su una nave sono fissati dei fischi
distanziati fra di loro di oltre 100 metri, un solo fischio dev'essere usato per
i segnali di manovra e di avvertimento.
Regola 35. (Segnali sonori in
condizioni di visibilità ridotta).
- In un'area di visibilità ridotta
o nei pressi di essa, sia di giorno che di notte, i segnali prescritti in questa
Regola devono essere usati come segue:
a) Una nave a propulsione meccanica
che ha abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, un suono
prolungato.
b) Una nave a propulsione meccanica in navigazione, ma con
macchine ferme e senza abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2
minuti, due suoni prolungati in successione con intervallo tra di loro di circa
2 secondi.
c) Una nave che non governa, una nave che ha difficoltà di
manovra, una nave vincolata dal suo pescaggio, una nave a vela, una nave intenta
alla pesca e una nave impegnata in operazione di rimorchio o di spinta di altra
nave, invece dei segnali prescritti nei paragrafi a) e b) di questa Regola, deve
emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, tre suoni in successione e
precisamente uno prolungato seguito da due brevi.
d) Una nave, intenta alla
pesca, quando è all'ancora, ed una nave con manovrabilità limitata che effettua
suoi lavori all'ancora, dovranno emettere, in luogo dei segnali prescritti al
paragrafo g) della presente regola, il segnale prescritto al paragrafo c) della
presente regola.
e) Una nave rimorchiata o, se sono rimorchiate più navi,
l'ultima del rimorchio, se ha equipaggio a bordo deve, ad intervalli non
superiori a 2 minuti, emettere 4 suoni in successione, precisamente uno
prolungato seguito da tre brevi; ove sia possibile, questo segnale deve essere
fatto immediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia.
f) Una nave
che spinge e una nave che viene spinta se sono rigidamente unite in modo da
formare una unità composta, devono essere considerate come una nave a
propulsione meccanica e devono emettere i segnali prescritti nei paragrafi a) o
b) di questa Regola.
g) Una nave all'ancora deve ad intervalli non superiori
ad un minuto suonare la campana rapidamente per circa 5 secondi. Su una nave di
lunghezza uguale o superiore a 100 metri la campana dev'essere suonata a prora
ed immediatamente dopo il suono della campana deve essere suonato rapidamente il
gong per circa 5 secondi nella parte poppiera della nave. Una nave all'ancora
può in aggiunta, emettere tre suoni in successione, precisamente uno breve, uno
prolungato ed uno breve, per segnalare ad una nave che si avvicina la propria
posizione ed il rischio di abbordaggio.
h) Una nave incagliata deve emettere
il segnale con la campana e, se richiesto, il segnale con il gong prescritto nel
paragrafo g) di questa Regola. Inoltre deve dare tre colpi di campana separati e
distinti, immediatamente prima e dopo il rapido suono di essa. La nave
incagliata può in aggiunta emettere un appropriato segnale con il fischio.
i)
Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non ha l'obbligo di emettere i
segnali sopra menzionati, ma, se non lo fa, deve emettere ad intervalli non
maggiori di 2 minuti qualche altro segnale sonoro efficace.
j) Una nave
pilota, quando è in servizio di pilotaggio, oltre ai segnali prescritti ai
paragrafi a), b) o g) di questa Regola può emettere un segnale di riconoscimento
consistente in quattro suoni brevi.
Regola 36. (Segnali per attirare
l'attenzione).
- Se necessario, per attirare l'attenzione di un'altra
unità, una nave può emettere dei segnali luminosi o sonori che non possano
essere scambiati per qualche segnale autorizzato altrove in queste Regole,
oppure può dirigere il raggio del suo riflettore in direzione di un pericolo, in
modo tale da non disturbare le altre navi.
Ogni fanale destinato ad attirare
l'attenzione di un'altra nave non deve poter essere confuso con un ausilio alla
navigazione.
Ai fini della presente regola, l'impiego dei fanali
intermittenti, o alternati ad alta intensità, quali i fari giroscopici, deve
essere evitato.
Regola 37. (Segnali di pericolo).
- Quando
una nave è in pericolo ed ha bisogno di soccorso deve usare o mostrare i segnali
descritti nell'Allegato IV di questo regolamento.
PARTE
E
ESENZIONI
Regola 38. (Esenzioni).
- Ogni nave (o classi
di navi) che soddisfi alle prescrizioni del Regolamento internazionale per
prevenire gli abbordi in mare del 1960 e la cui chiglia è impostata, o si trova
ad uno stadio di costruzione equivalente, prima dell'entrata in vigore di questo
Regolamento, può essere esentata dal rispettarlo riguardo a ciò che segue:
a)
Installazione dei fanali la cui portata luminosa e prescritta dalla Regola 22:
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
b)
Installazione dei fanali con le caratteristiche di colore prescritte nella
sezione 7 dell'Allegato I del presente Regolamento: quattro anni dalla entrata
in vigore del Regolamento stesso.
c) Risistemazione dei fanali in conseguenza
del passaggio dal sistema di misura inglese a quello decimale e
dell'arrotondamento dei valori delle misure: esenzione permanente.
d) i)
Risistemazione dei fanali di testa d'albero sulle navi di lunghezza inferiore a
150 metri in conseguenza delle disposizioni della sezione 3 a) dell'Allegato I
del presente Regolamento: esenzione permanente.
ii) Risistemazione dei fanali
di testa d'albero sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 150 metri in
conseguenza delle disposizioni della sezione 3 a) dell'Allegato I del presente
Regolamento: nove anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento
stesso.
e) Risistemazione dei fanali di testa d'albero in conseguenza delle
disposizioni della sezione 2 b) dell'Allegato I del presente Regolamento: nove
anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
f)
Risistemazione dei fanali laterali in conseguenza delle disposizioni della
sezione 2 9) e 3 g) dell'Allegato I del presente Regolamento: nove anni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
g) Requisiti
dell'apparecchiatura per segnali sonori richiesti nell'Allegato III del presente
Regolamento: nove anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
h)
Cambiamento di posizione dei fanali visibili su tutto l'orizzonte risultante
dalle disposizioni della sezione 9 b) dell'Allegato I del presente Regolamento:
esenzione permanente.
ALLEGATO III
CARATTERISTICHE TECNICHE PER
GLI APPARECCHI
1. Fischi
a) Frequenza e campo di
udibilità
La frequenza fondamentale del segnale deve essere compresa tra 70 e
700 Hz.
Il campo di udibilità del segnale a fischio deve essere determinato
da quelle frequenze che possono includere la fondamentale e/o una o più
frequenze superiori, che sono comprese nel campo tra 180-700 Hz (± 1 per cento)
e che provvedono a fornire i livelli di pressione sonora specificati alla
sezione 1 c) di questo Allegato.
b) Limiti delle frequenze
fondamentali
Per assicurare un'ampia varietà delle caratteristiche del
fischio la frequenza fondamentale di un fischio deve essere compresa tra i
seguenti limiti:
i) 70-200 Hz, per una nave di lunghezza uguale o superiore
ai 200 metri;
ii) 130-350 Hz, per una nave di lunghezza uguale o superiore ai
75 metri, ma inferiore ai m. 200;
iii) 250-700 Hz, per una nave di lunghezza
inferiore a 75 metri.
c) Intensità del segnale sonoro e campo di
udibilità
Un fischio montato su una nave deve assicurare nella direzione di
massima intensità del fischio e ad una distanza di un metro da esso, un livello
di pressione sonora, compresa in una banda di almeno 1/3 (un terzo) di ottanta
entro la gamma di frequenza 180-700 Hz (± 1 per cento) non inferiori a quelli
specificati nella seguente tabella:
LUNGHEZZA DELLA NAVE IN METRI | Livello (di pressione) della banda 1 /3 di ottava alla distanza di 1 metro in dB riferiti a 2 x 10-5 N/tn2 | Raggio di udibilità in miglia nautiche |
200 o maggiore |
143 |
2 |
750 maggiore ma inferiore a 200 |
138 |
1,5 |
20 o maggiore ma inferiore a 75 |
130 |
1 |
Inferiore a 20 |
120 |
0,5 |
Il raggio di
udibilità riportato nella tabella è indicativo ed è approssimativamente la
distanza alla quale un fischio può essere udito nel suo asse frontale, con il 90
per cento delle probabilità, in condizioni di aria calma, su una nave avente un
livello medio di rumore di fondo ai posti di ascolto (intendendo per medio un
livello di 68 dB nella banda di ottava centrato sui 250 Hz e di 63 dB nella
banda di ottava centrata sui 500 Hz). In pratica la distanza alla quale un
fischio può essere udito è estremamente variabile e dipende essenzialmente dalle
condizioni atmosferiche; i valori dati possono essere considerati come tipici,
ricordando però che in condizioni di forte vento o con un alto livello di rumore
dovuto all'ambiente ai posti di ascolto possono notevolmente diminuire.
d)
Proprietà direzionale
Il livello di pressione sonora di un fischio
direzionale in qualsiasi direzione sul piano orizzontale, compresa tra + 45° e -
45° dall'asse, non deve essere inferiore a 4 dB in meno rispetto al livello di
pressione sonora prescritto sull'asse stesso. Il livello di pressione sonora in
qualsiasi altra direzione sul piano orizzontale non deve scendere al di sotto di
10 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora prescritto sull'asse, in
modo che il raggio di udibilità in qualsiasi direzione sia almeno la meta del
raggio di udibilità sull'asse frontale. Il livello di pressione sonora deve
essere misurato in quella di 1/3 (un terzo) di ottava che determina il raggio di
udibilità.
e) Ubicazione dei fischi
Quando un fischio direzionale deve
essere usato come l'unico fischio su di una nave, esso deve essere installato
con la sua massima intensità diretta esattamente verso prora.
Un fischio deve
essere piazzato il più in alto possibile sulla nave, allo scopo di ridurre
l'intercettazione del suono emesso dovuta alla presenza di ostacoli ed anche di
rendere minimo il rischio di danni all'udito del personale. Il livello di
pressione sonora del proprio segnale ai posti di ascolto di una nave non deve
superare i 110 dB (A) e possibilmente non dovrebbe neppure superare i 100 dB
(A).
f ) Nave dotata di più fischi
Se i fischi sono ubicati a distanza di
oltre m.100 l'uno dall'altro, si deve fare in modo che essi non siano suonati
contemporaneamente.
g ) Sistemi di fischio combinato
Se a causa della
presenza di ostacoli il campo sonoro di un singolo fischio o di uno dei fischi
di cui al paragrafo f) di questo Allegato, viene ad avere una zona ove il
livello di segnale è fortemente ridotto, si raccomanda di installare un sistema
di fischio combinato tale da sopperire a questa riduzione. Ai fini di queste
norme un sistema di fischio combinato deve essere considerato come un unico
fischio. I fischi di un sistema combinato devono essere ubicati ad una distanza
non superiore ai 100 metri l'uno dall'altro, e devono essere suonati
simultaneamente. La frequenza di ciascun fischio deve differire da quella degli
altri di almeno 10 Hz.
2. Campana o Gong
a) Intensità del
segnale
Una campana o gong, od altri strumenti aventi caratteristiche sonore
simili, deve produrre un livello di pressione sonora di non meno di 110 dB alla
distanza di un metro da questo materiale.
b) Costruzione
Campane o gong
devono essere costruiti con materiale resistente alla corrosione e progettate in
modo tale da dare un suono chiaro. Il diametro della bocca della campana non
deve essere meno di 300 millimetri per le navi di lunghezza uguale o superiore a
20 metri e non deve essere meno di 200 millimetri per le navi di lunghezza
uguale o superiore a 12 metri, ma inferiore a 20 metri. Per l'emissione del
suono è consigliabile usare un sistema meccanico automatico che assicuri una
percussione costante anche se deve essere possibile l'operazione manuale. La
massa del battacchio o colpitore non deve essere inferiore al 3 per cento della
massa della campana.
3. Approvazione
La costruzione di
apparecchiature per segnali sonori, il loro funzionamento e la loro
installazione a bordo della nave devono essere approvati dall'autorità
competente dello Stato di cui la nave è autorizzata a
battere.